Patrimonio immateriale - la Convenzione sulla Promozione e Protezione del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003
Il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo. artigianato tradizionale.
Questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. La sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all'altra.
L'UNESCO ha tra i suoi obiettivi prioritari l'attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, per questo nel 2003 ha adottato la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall'Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l'identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.
L'elemento candidabile, per la cui iscrizione è criterio fondamentale non il valore universale bensì la rappresentatività della diversità e della creatività umana, deve possedere le seguenti caratteristiche:
- essere trasmesso da generazione in generazione;
- essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l'ambiente circostante e con la sua storia;
- permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale;
- promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana;
- diffondere l'osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese.
Ai sensi della Convenzione sono state istituite due liste di beni immateriali:
- La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza;
- La Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interessi per adottare misure adeguate.
Inoltre è previsto il Registro delle Buone pratiche di salvaguardia (Register of Best Safeguarding Practices), che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione.
Le Direttive Operative dettano i requisiti ed i criteri per l'iscrizione:
1. Per essere iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale, un elemento deve rispondere ai seguenti requisiti:
L'elemento candidato si costituisce come patrimonio culturale immateriale, come indicato nell'art. 2 della Convenzione;
L'iscrizione dell'elemento contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza del significato di patrimonio culturale immateriale e a favorire il confronto, riflettendo perciò la diversità culturale e la creatività dell'umanità;
Le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da poter tutelare e promuovere l'elemento;
L'elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso;
L'elemento deve essere inserito in un inventario del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio dello Stato proponente, come indicato negli articoli 11 e 12 della Convenzione.
2. Per essere iscritto nella Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela, un elemento deve rispondere ai seguenti criteri:
L'elemento si costituisce come patrimonio culturale immateriale, come indicato nell'art.2 della Convenzione;
La sopravvivenza dell'elemento è a rischio, nonostante gli sforzi della comunità o degli individui interessati, oppure è minacciata di probabile estinzione in mancanza di contromisure immediate;
Le misure di salvaguardia devono essere elaborate in modo da permettere alla comunità o ai singoli individui interessati di continuare la pratica e la trasmissione del patrimonio;
L'elemento deve essere candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso;
L'elemento deve essere inserito in un inventario del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio dello Stato proponente, come indicato negli articoli 11 e 12 della Convenzione;
In casi di estrema urgenza lo Stato proponente è stato debitamente consultato circa l'iscrizione, in conformità all'articolo 17.3 della Convenzione.
3. Per essere iscritto nel Registro delle Buone pratiche di salvaguardia il programma, progetto o attività deve rispondere ai seguenti criteri:
Comporta la salvaguardia, come definita dall'articolo 2.3 della Convenzione;
Contribuisce al coordinamento degli sforzi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello regionale e/o sub regionale e/o internazionale;
Riflette i principi e gli obiettivi della Convenzione;
Ha provato la sua efficacia in termini di contributo alla vitalità del patrimonio culturale immateriale interessato;
E' stato messo in opera con la partecipazione della comunità, del gruppo o degli individui interessati e con il loro consenso libero ed informato;
Può servire da modello, secondo i casi, regionale e/o sub regionale e/o internazionale a delle attività di salvaguardia;
Gli Stati parte candidati, gli organi incaricati della messa in opera e la/le comunità, gruppi o individui interessati sono d'accordo per cooperare alla diffusione delle migliori pratiche di salvaguardia se il loro programma, progetto o attività fosse selezionato;
Riunisce delle esperienze suscettibili di essere valutate sui loro risultati;
Risponde essenzialmente ai bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo.
L'UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto come Patrimonio Immateriale 584 elementi in 131 paesi del mondo.
Molti di questi elementi presentano caratteristiche che li rendono attinenti a più di uno dei cinque settori nei quali, secondo la Convenzione, si manifesta la rappresentatività della diversità e della creatività umana (espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo. artigianato tradizionale). Questa trasversalità degli elementi e le loro interconnessioni vengono approfondite nell'apposito tema in evidenza, nel quale vengono anche forniti dati con particolare riferimento agli elementi italiani riconosciuti dall'UNESCO.
Gli elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale sono 14:
- 2008 Opera dei Pupi siciliani;
- 2008 Canto a tenore sardo;
- 2012 Saper fare liutario di Cremona;
- 2013 Dieta mediterranea, elemento "transnazionale" (comprendente oltre all'Italia anche Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo);
- 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo);
- 2014 Vite ad alberello di Pantelleria
- 2016 Falconeria elemento transnazionale (comprendente oltre all'Italia anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana).
- 2017 L'Arte del "pizzaiuolo" napoletano
- 2018 L'Arte dei muretti a secco, elemento transnazionale (comprendente, oltre all'Italia, Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera)
- 2019 Perdonanza Celestiniana
- 2019 Alpinismo , elemento transnazionale (comprendente Italia, Francia e Svizzera)
- 2019 Transumanza elemento transnazionale (comprendente Italia, Austria e Grecia)
- 2020 "L'arte delle perle di vetro" elemento transnazionale (comprendente anche la Francia)
- 2020 "L'arte musicale dei suonatori di corno da caccia" elemento transnazionale (comprendente anche Belgio, Francia, Lussemburgo)
Per maggiori informazioni sull'attuazione della Convenzione in Italia è possibile consultare il sito dell'UNESCO sul Patrimonio Culturale Immateriale
Iter di Candidatura
L'iter di candidatura prevede la compilazione, in bozza, dell'apposito formulario e il suo invio alla CNIU, che successivamente procede ad inoltrare la domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e ad eventuali altre Amministrazioni competenti per una valutazione di merito e per il successivo perfezionamento del dossier di candidatura, che può richiedere anche tempi molto lunghi, soprattutto per quanto riguarda la procedura di inventariazione dell'elemento.
Il Consiglio Direttivo della CNIU, al quale siedono anche i Ministeri competenti, ogni anno entro il 20 marzo seleziona la candidatura da presentare entro il 31 marzo a Parigi, presso il Segretariato dell'Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage, Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, per l'iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale o in quella del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela o nel Registro delle Buone Pratiche.
Il Segretariato entro il 30 giugno successivo avvia l'esame formale del dossier, dando tempo fino al 30 settembre per integrare la documentazione macante o non idonea. La fase successiva prevede, entro il mese di dicembre, l'esame delle candidature da parte dell'Organo di Valutazione che, successivamente, tra aprile e giugno emana la decisione finale, rendendola nota almeno 4 settimane prima della riunione annuale del Comitato Intergovernativo. Nel corso di questa riunione annuale, che si tiene, generalmente, tra novembre e dicembre, il Comitato valuta le proposte dell'Organo di Valutazione e prende le decisioni finali, iscrivendo o respingendo gli elementi candidati nelle rispettive Liste.
Le candidature trasmesse alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO o direttamente ai Segretariati delle Convenzioni e dei Programmi UNESCO senza l'osservanza della procedura sopraindicata sono da considerarsi nulle e, di conseguenza, da ritirare.