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Qual è il tema della consultazione?

Un'etichettatura completa ed esaustiva dei prodotti agroalimentari coinvolge direttamente sia i produttori e gli operatori delle filiere agroalimentari, tenuti ad adeguarsi alle norme, sia il consumatore, che grazie a essa riceve le giuste informazioni sul prodotto.

In tema di etichettatura o, più precisamente in ordine "alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", è stato varato un regolamento comunitario, il n. 1169 del 2011, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014. Tale normativa ha armonizzato le numerose regole esistenti nell'area europea, al fine di razionalizzare e aggiornare la disciplina in materia di etichettatura, onde scongiurare l'utilizzo di informazioni che possano indurre in errore il consumatore e tutelare la sicurezza e la qualità alimentare di quest'ultimo.

L'articolo 26 del Regolamento n. 1169 fa riferimento all'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, affermando che tale indicazione - ormai già obbligatoria per una serie di prodotti come l'olio extravergine d'oliva, il miele, il latte, le carni bovine, le uova - può essere usata dai paesi dell'Unione nel caso in cui "l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare, se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza".

All'articolo 39 dello stesso regolamento, si afferma che "gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese
d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza.

 

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