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Ristrutturazione Vigneti

Disposizioni Regionali
Istituito con la riforma dell'organizzazione comune (OCM) del mercato vitivinicolo, varata nell'ambito di Agenda 2000, disciplinato dal Reg. CE n. 1493/99, il regime ha come obiettivo quello di adeguare la produzione alle nuove esigenze del mercato. L'attuazione è garantita attraverso specifici Piani predisposti e gestiti a livello regionale, sui quali il MiPAF esprime preventivamente un parere di conformità alla normativa comunitaria, mediante la verifica di un Comitato appositamente istituito. Il regime può essere applicato in uno dei seguenti casi: a) Riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto; b) Diversa collocazione del vigneto con conseguente reimpianto; c) Miglioramento delle tecniche di gestione agronomica del vigneto (esempio: variazione del sesto d'impianto); e non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento degli interventi, le norme comunitarie prevedono che, ogni anno, la Commissione assegni agli Stati membri una dotazione iniziale di risorse, alle quali corrisponde un numero di ettari, determinato in ragione delle esigenze specifiche e della superficie viticola presente in ciascuno Stato membro. Tale ripartizione può essere successivamente rivista, al fine di garantire la piena efficienza finanziaria a livello nazionale. Il sostegno comunitario può assumere le seguenti forme: a) indennizzo dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'attuazione dell'intervento; b) contributo ai costi materiali di ristrutturazione e riconversione.

 

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

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Toscana

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