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Ultima Modifica: 16/04/2019

Fatturazione elettronica

Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

L'obbligo della fatturazione in forma elettronica.
In applicazione del Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013,  dal 6 giugno 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, a tre mesi da questa data, non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La stessa disposizione si applica a ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza.
La documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche. Il Ministero mette a disposizione dei propri fornitori, invece, l'elenco delle strutture centrali e territoriali autorizzate a ricevere fatture e i relativi codici di fatturazione elettronica (i dati contenuti nei file sono aggiornati al 3 aprile 2014).

La trasmissione delle fatture.
L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate. Lo SdI, le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto interministeriale 55/2013, è un sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" nonché alla "gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica".

I soggetti interessati dal sistema di fatturazione elettronica.
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge (sono derogate dagli obblighi le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24)
le Amministrazioni pubbliche, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese Ict), vale a dire soggetti terzi ai quali possono rivolgersi gli operatori economici per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge e le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l'archiviazione sostitutiva.

Approfondimenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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