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Commercializzazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

La materia relativa alle norme di commercializzazione degli oli di oliva e degli oli si sansa di oliva è una prerogativa del Consiglio che, ai sensi del Reg. (CE) n. 865/04, ha stabilito le linee di intervento comunitario che comprendono oltre alle regole generali sugli scambi anche la  presentazione del prodotto al consumatore finale.
Sulla base di tali norme e nell'ambito della politica sulla strategia di qualità, la Commissione UE ha adottato il Reg. (CE) n. 1019/02 che detta le regole sulla commercializzazione degli oli di oliva.
A livello nazionale, in conformità alle disposizioni generali previste dalla Direttiva comunitaria sull'etichettatura dei prodotti alimentari e dalle citate disposizioni regolamentari, con  Decreto Legislativo n. 109/92 sono state dettate le relative norme applicative.

Vendita
Al consumatore finale

Il Regolamento CE n. 1019/02 prevede che, in caso di vendita al consumatore finale, l'olio deve essere posto in contenitori di capacità nominale massima fino a 5 litri, con sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Nel caso di vendita di oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili si prevede la deroga della capacità massima fino a 25 litri. (DM 14/11/2003)
Le indicazioni delle quantità nominali sono previste all'art. 26 del Decreto L.vo 109/92 e successive modifiche.
Non destinata al consumatore finale
Nel caso di vendita non destinata al consumatore finale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto L.vo 109/92.

Esportazione
Verso Paesi comunitari
Premesso che negli scambi all'interno della Comunità non si tratta di esportazione ma di normale commercializzazione, in ambito UE si applicano le disposizioni relative alle denominazioni e alle definizioni previste nell'allegato I del regolamento CE n. 865/04, del Reg. (CE) n. 1019/02 e, ove compatibili con il paese di destinazione, del D. lgs. 109/92.
Verso Paesi Terzi
Per la commercializzazione dei prodotti verso i Paesi Terzi si applicano le denominazioni e le definizioni previste nell'allegato I del regolamento CE n. 865/04 nella misura in cui sono compatibili con le norme obbligatorie internazionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti nel Paese di destinazione del prodotto.

Importazione
Da Paesi comunitari
Premesso che negli scambi all'interno della Comunità non si tratta di importazione ma di normale commercializzazione, in ambito UE per i prodotti provenienti dai Paesi comunitari si applicano le disposizioni relative alle denominazioni e alle definizioni previste nell'allegato I del regolamento CE n. 865/04, del Reg. (CE) n. 1019/02 e del Decreto L.vo 109/92.
Da Paesi terzi
Per l'importazione di oli da Paesi Terzi è necessario munirsi del certificato di importazione previsto dal regolamento CE n. 1345/05, da richiedere al Ministero per il Commercio Internazionale, e applicare le disposizioni del  regolamento CE n. 865/04, del Reg. (CE) n. 1019/02 e del Decreto L.vo 109/92.

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