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Frantoi e imprese di trasformazione delle olive da tavola

Con il cambiamento dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ed il passaggio dall'aiuto alla produzione dell'olio di oliva al sistema di pagamento unico per azienda, i frantoi oleari e le imprese di trasformazione delle olive da tavola assumono, ai sensi dell'art. 6 paragr. 3 del Reg. (CE) n. 2153/05, un ruolo fondamentale per il monitoraggio del mercato con specifico riguardo al sistema di rilevazione dei dati relativi alla produzione nazionale rispettivamente dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
Tali dati confluiscono ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che, ai sensi dell'art. 20 della L. 13 del 06/02/2007, provvede alle comunicazioni periodiche previste dal Reg. (CE) n. 2153/05 e secondo le modalità stabilite con DM del 4 luglio 2007.
In applicazione di tale decreto, con circolare ACIU.2007.764 del 28/09/2007, l'AGEA  ha definito le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati, nonché le principali informazioni che mensilmente i frantoi oleari e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono obbligatoriamente inviare alla stessa Agenzia. In particolare, entro il 10 di ogni mese le comunicazioni devono contenere le indicazioni riguardanti:
- Totale olive molite e/o trasformate;
- Totale olio ottenuto;
- Totale sansa ottenuta;
- Giacenza olio e olive da tavola.

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