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Stoccaggio privato

Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione, in alcune regioni della Comunità può essere deciso, a determinate condizioni, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati Membri a concludere contratti per l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio (Reg. CE 2153/05).

Al fine di determinare gli aiuti da concedere per l'esecuzione dei contratti di ammasso privato dell'olio di oliva vergine sfuso, la Commissione può indire gare di durata limitata secondo le procedure di cui all'art. 18, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 865/04.
 In particolare possono essere indette gare di durata limitata nei casi in cui il prezzo medio di uno o più dei seguenti prodotti registrato sul mercato per un periodo di almeno due settimane sia inferiore a:
1.779 Euro/t  per l'olio extravergine di oliva;
1.710 Euro/t  per l'olio di oliva vergine;
1.524 Euro/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera.

L'importo è ridotto di 36,70 Euro/t per ciascun grado di acidità in più.

Le disposizioni attuative per il riconoscimento degli operatori del settore oleicolo che possono stipulare i suddetti contratti di ammasso privato sono state fissate con il D.M. 02/05/2006.

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