Naviga

ORTOFRUTTA - Applicazione D.Lgs. 306/2002 - Informazioni obbligatorie contenute nei documenti che accompagnano i prodotti ortofrutticoli allo stato fresco (reg. (UE) n.543/2011, art.5, par.4)

L'Agecontrol ha chiesto un parere al Mipaaf in ordine all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4 comma 1, del d.lgs. 306/2002, ovvero dall'art. 3, comma 2 del predetto decreto, allorquando, durante i controlli di conformità alle norme di commercializzazione stabilite per gli ortofrutticoli freschi, venga accertata l'assenza o l'errata indicazione dell'origine dei prodotti sui documenti di accompagnamento.

Risposta al quesito

Si ritiene che per la casistica proposta debba applicarsi la sanzione di cui al comma 1 dell'art.4 "Violazioni alle norme di qualità e sui controlli" del d.lgs. 306/2002, in quanto trattasi di non conformità legata alle indicazioni esterne espressamente previste dall'art.5, paragrafo 4 del reg. (UE) n.543/2011 che, peraltro, non riguardano solo l'indicazione dell'origine  (Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione).
Di contro, l'applicazione della sanzione prevista al comma 2, dell'art. 3 "Impedimento delle operazioni di controllo" del citato decreto legislativo, va ricondotta ai casi in cui vengano omesse, ovvero fornite in maniera difforme, informazioni richieste dagli organismi di controllo (Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n.1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550).
In particolare, l'obbligo per gli operatori di fornire agli Stati  membri e ai loro Organismi di controllo, specifiche informazioni necessarie alla corretta attuazione del regolamento (UE) n.543/2011, è espressamente richiamato agli articoli 10, par. 6 e 11, par. 4, di detto regolamento.

torna all'inizio del contenuto