Ortofrutta -Indicazioni della Commissione UE sulla definizione della distanza significativa
Con riferimento alla procedura adottata dall'Italia per definire la distanza significativa del trasporto interno, nell'ambito della quale i costi sono inseriti nel valore della produzione commercializzata (VPC) dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che a parere dei servizi di controllo del FEAGA non risulterebbe in linea col dettato dell'articolo 50, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 543/2011, è stato chiesto alla Commissione UE di fornire elementi di indirizzo per l'adozione delle misure correttive richieste dal FEAGA e principi sui quali si debba basare una corretta giustificazione della distanza significativa.
Risposta al quesito
La Commisione UE (vedi nota allegata) ha risposto che a causa della grande diversità delle situazioni all'interno dell'UE, non è possibile fornire alcuna indicazione per la definizione della distanza significativa, indicando come congrua ed accettabile per l'Italia una distanza massima di 300 km. Nel contempo ha espresso l'intenzione di fissare una distanza massima con le prossime revisioni della regolamentazione comunitaria.