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Norme di commercializzazione uova e pollame

 L'art. 116 del regolamento OCM unica n. 1234/2007 istituisce le Norme di commercializzazione base per i prodotti dei settori delle uova, delle uova da cova e delle carni di pollame, dettagliate nell'allegato XIV dello stesso regolamento.

 Con una serie di regolamenti settoriali, la Commissione ha definito poi gli aspetti applicativi relativi ai 3 differenti settori.. A livello nazionale, tutte le norme sono state recepite tramite specifici Decreti Ministeriali o Interministeriali. Inoltre, sono state previste norme sanzionatorie per coloro i quali violino le disposizioni attualmente in vigore.

UOVA DA CONSUMO

 Per poter essere commercializzate le uova devono provenire da centri d'imballo autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, previa attribuzione di uno specifico codice rilasciato dal MIPAAF, il quale inserisce gli stessi centri in un apposito elenco

La ulteriore normativa che disciplina il settore è la seguente:

 
 
 
 

UOVA DA COVA

Gli stabilimenti e gli incubatoi possono commercializzare le uova e i pulcini solo previa registrazione da parte del MIPAAF. Gli stessi stabilimenti sono tenuti ad effettuare comunicazioni mensili al Ministero relativamente alle uova da cova messe ad incubare e all'utilizzazione dei pulcini.

La ulteriore normativa che disciplina il settore è la seguente:

 
 
 
 

CARNE DI POLLAME

 

Le norme di commercializzazione contenute nel regolamento 543/2008 si applicano a polli, tacchini, oche, anatre e faraone. L'art. 11 disciplina l'indicazione del tipo di allevamento (estensivo, al coperto......). Particolare attenzione è posta al tenore di acqua conenuto nelle carni, al fine di evitare possibili frodi e tutelare la qualità dei prodotti. A tal fine, il MIPAAF ha varato il DM 18 marzo 2002 con il quale viene disciplinata l'attività di controllo.

 
 
 
 
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