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Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

La normativa comunitaria e nazionale relativa alla commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi è stata emanata al fine di perseguire l'obiettivo di una maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali e nel contempo, fornire al consumatore una informazione obbligatoria sulla denominazione di vendita della carne di vitello nonché dell'età dell'animale macellato.
Le informazioni che, infatti, devono essere apposte in etichetta sono:
-   "età alla macellazione fino a 8 mesi" e "vitello" o "carne di vitello", per le carni ottenute da bovini macellati dalla nascita sino all'ottavo mese;
-   "età alla macellazione da 8 a 12 mesi" e "vitellone" o "carne di vitellone", per le carni ottenute da bovini macellati tra gli otto e dodici mesi.

 
La normativa comunitaria e nazionale di riferimento è la seguente:

 
 
 
 
 
 
 
 
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