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Ortofrutta - Chiarimenti della Commissione UE sull'applicazione degli articoli 50(6) e 26(2)  del regolamento (UE) n. 543/2011

La delegazione tedesca ha formulato alla Commissione UE due quesiti sull' applicazione degli articoli 50(6) e 26(2) del Reg.  (UE) n. 543/2011.
Nel primo ha chiesto se, qualora una filiale fosse controllata per almeno il 90% da una organizzazione di produttori (OP), possa essere considerato ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC) tutto il valore del prodotto in uscita dalla filiale stessa; nel secondo ha chiesto se il VPC derivante dai prodotti della OP stessa  (e non dai suoi soci) possa concorrere al calcolo per il controllo del rispetto della prevalenza dell'attività principale della OP.

Risposta al quesito

La Commissione UE (vedi nota allegata) rispetto al primo quesito ha confermato che, seppure l'OP detiene il capitale della filiale per almeno il 90%,  solo il valore del prodotto della OP e/o dei suoi soci può concorrere al conteggio del VPC;  mentre rispetto al secondo quesito ha precisato che il valore dei prodotti propri della OP rientrano nel calcolo dell''attività principale della OP e quindi il par.2 dell'art. 26 non è di applicazione.

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