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Ultima Modifica: 20/03/2019

Servizi erogati

Art. 32 del d.lgs 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati; (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Carta dei servizi e standard di qualità

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi  o il  documento  contenente  gli  standard  di  qualità  dei  servizi pubblici.

 
 
 

Costi contabilizzati

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo; 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 

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