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Ultima Modifica: 09/10/2017

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Art. 31 comma 1. d.lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

 
 
 

Organi di revisione amministrativa e contabile

 
 
 

Corte dei conti

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