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Ultima Modifica: 09/11/2020

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Art. 26, c. 1 e 2 e Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
L'amministrazione pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone  fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni  stesse devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

 
 
 

Atti di concessione

Art. 26, c. 2 e Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone  fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Obblighi di pubblicazione dell'elenco  dei soggetti beneficiari 
1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:  
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
 
2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalità  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 
 
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