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Ultima Modifica: 09/10/2017

Provvedimenti

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
L'amministrazione pubblica e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
■ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
■ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Art. 1, c. 16 della legge n. 190/2012
Obblighi di pubblicazione previsti:
■ autorizzazione o concessione;
■ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Provvedimenti organi indirizzo politico

 
 
 

Provvedimenti dirigenti amministrativi

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