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Ultima Modifica: 16/03/2022

Personale

In questa sezione sono pubblicate le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonchè di collaborazione o consulenza. Inoltre, gli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
L'amministrazione pubblica mantiene aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
Inoltre: la dotazione organica, il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato, gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, i dati sulla contrattazione collettiva i nominativi e i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. I dati oggetto della pubblicazione riguardano:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Tutti i dati vengono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che ne consente la consultazione, anche per nominativo. (Articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni).

 
 
 
 

Posizioni organizzative

Gli obblighi di pubblicazione di cui previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

 

Dotazione organica

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
L'amministrazione pubblica il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
In particolare, vengono distinti i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 
 

Personale non a tempo indeterminato

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'amministrazione pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.
Indica le diverse tipologie di rapporto, la distribuzione del personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaboorazione con gli organi di indirizzo politico.
La sezione comprende dati trimestrali relativi al costo complessivo del personale articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 
 

Tassi di assenza

Le assenze sono state calcolate tenendo conto di tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale in servizio, verificatasi a qualunque titolo: malattia, ferie, permessi, aspettativa, astensione obbligatoria.

 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
L'amministrazione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

 

Contrattazione collettiva

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Sezione dedicata ai contratti e accordi collettivi nazionali, applicati all'amministrazione dell'Interno, nonchè le interpretazioni autentiche.

 

Contrattazione integrativa

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione pubblica in questa sezione i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

 

OIV - Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Obblighi di pubblicazione
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009

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