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Sintesi dell'accordo politico sulla riforma della PAC 2014/2020

Pagamenti diretti

AGRICOLTORI ATTIVI
Viene introdotta la figura dell'agricoltore in attività, come colui che mantiene una attività agricola minima nei propri terreni.
In aggiunta, gli Stati membri avranno l'obbligo di escludere dai pagamenti diretti alcune tipologie di richiedenti, quali le società sportive, i campi da golf, le società immobiliari, le società aeree e ferroviarie (lista negativa), a meno che non venga dimostrato che il livello di pagamenti diretti ricevuto da tali figure sia almeno pari al 5% degli interi loro proventi.
Inoltre, è data facoltà agli Stati membri di adottare criteri maggiormente restrittivi e decidere di non garantire i pagamenti diretti a quei soggetti la cui attività agricola sia una parte insignificante delle loro attività economiche e/o non sia la principale attività. 
 
CONVERGENZA INTERNA
La proposta iniziale della Commissione era basata sul raggiungimento di un aiuto uniforme (flat rate) a livello nazionale o regionale su tutte le superfici agricole.
Ciò avrebbe provocato una ingiustificata ed eccessiva penalizzazione dei sistemi agricoli più specializzati, con alti investimenti e maggior impiego di manodopera.
L'intensa azione negoziale svolta dall'Italia, congiuntamente ad alcuni altri Stati membri, ha portato ad un compromesso caratterizzato da maggiore flessibilità, che consentirà di evitare l'applicazione della cosiddetta flat rate e di garantire il mantenimento di un adeguato grado di differenziazione nel valore dei titoli, rappresentativo dei diversi sistemi agricoli.
Ciò è possibile grazie ad un sistema che prevede una gradualità nel meccanismo della convergenza prevedendo, al 2019, un pagamento minimo obbligatorio per ettaro pari al 60% della media nazionale o regionale, ma con la possibilità per lo Stato membro di limitare le perdite per ogni singola azienda al 30% del valore iniziale.

GREENING
Le politiche di inverdimento sul primo pilastro (cd. greening) sono state profondamente migliorate rispetto all'iniziale proposta della Commissione: il risultato ottenuto risponde senz'altro meglio alle esigenze dell'agricoltura mediterranea e di quella italiana in particolare.
Il compromesso finale si caratterizza per una maggiore flessibilità e maggiore considerazione dei sistemi agricoli mediterranei.
E' stata infatti prevista la possibilità di considerare come misure greening anche delle componenti cosiddette "equivalenti", quali le misure agro-ambientali dei Programmi di svliuppo rurale e le certificazioni ambientali.
L'applicazione della misura concernente la diversificazione colturale è stata graduata in base alla superficie aziendale destinata a seminativo, mentre le colture sommerse (riso) sono esentate: se tale superficie è inferiore a 10 ettari, l'obbligo di diversificazione non sussiste, mentre se la superficie è compresa tra i 10 ed i 30 ettari, la diversificazione è limitata a due colture. Rimane invece l'obbligo di diversificazione con almeno tre colture per le superfici a seminativo superiori a 30 ettari.
Per quanto riguarda le aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area), queste sono state rese obbligatorie per superfici superiori a 15 ettari, mentre sono state esentate dall'obbligo di applicazione le colture  permanenti. La soglia per le EFA è stata stabilita pari al 5%; potrà essere portata al 7% dal 2017, ma solo a seguito di una relazione della Commissione europea.
Inoltre, nel caso in cui la superficie aziendale sia costituita per almeno il 75% da colture sommerse, o destinata a pascolo, a foraggere o leguminose, è stata prevista l'esenzione dell'obbligo dell'EFA.
Il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi sul greening viene introdotto con gradualità per evitare che le sanzioni penalizzino oltremodo gli agricoltori in fase di prima applicazione, ma garantendo al tempo stesso l'incentivo all'adozione di misure benefiche per l'ambiente.

AIUTI ACCOPPIATI
Il massimale da destinare ad aiuti accoppiati è stato fissato per il nostro Paese al 15% del plafond assegnato, comprensivo del 2% da destinare alle colture proteiche. Ciò consentirà di garantire un ulteriore e mirato sostegno a produzioni agricole strategiche  o che attraversano un particolare momento di crisi.

PREMIO SUPPLEMENTARE PER I PRIMI ETTARI
Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di utilizzare fino al 30% del proprio budget per aumentare il sostegno sui primi 30 ettari delle aziende agricole, sino al 65% del valore medio dei titoli nazionali o regionali.

GIOVANI AGRICOLTORI  
È stata resa obbligatoria la maggiorazione degli aiuti diretti per le aziende condotte da giovani agricoltori, ciò significa che gli  Stati membri possono decidere di assegnare agli agricoltori fino a 40 anni di età, per i primi 5 anni d'insediamento, degli aiuti supplementari pari, in genere, al 25% del valore della media individuale dei titoli o della media nazionale dei pagamenti diretti o aiuti forfettari per azienda.

PICCOLI AGRICOLTORI
E' stata prevista la facoltà per lo Stato membro di adottare un quadro semplificato per le piccole aziende che riceveranno un contributo forfettario, eliminando lungaggini burocratiche e semplificando le procedure sia per gli agricoltori che per le Amministrazioni. Rispetto alle proposte iniziali, l'importo viene aumentato fino a 1.250 euro per beneficiario. È confermata per i piccoli agricoltori l'esenzione da greening e dalle sanzioni per la condizionalità.
Infine, si evidenzia che, in attesa della completa definizione dell'accordo sul quadro finanziario pluriennale 2014/2020, alcune misure, quali la flessibilità tra pilastri e la degressività, rimangono in attesa di essere completate.

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