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Presentazione Parlamento europeo

Dal 1° dicembre 2009 - con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - il Parlamento europeo (PE) condivide a tutti gli effetti il ruolo di co-legislatore con il Consiglio anche in materia agricola.

I principali atti comunitari in materia, per poter entrare in vigore, devono cioè essere approvati congiuntamente da PE e Consiglio che agiscono, quasi in una sorta di bicameralismo, in rappresentanza rispettivamente dei cittadini europei e degli Stati membri.

Il Ministero trova pertanto il suo momento di confronto istituzionale in sede di Consiglio: tuttavia i lavori del PE vengono attentamente monitorati proprio in virtù dell'apporto parlamentare al nuovo iter di formazione della normativa agricola.

Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto ogni cinque anni, è composto da 705 membri, di cui 76 deputati italiani. Nel nostro Paese, suddiviso in cinque circoscrizioni, le elezioni avvengono con un sistema proporzionale che prevede voto di preferenza e sbarramento al 4%.

I deputati del PE sono raggruppati in funzione delle loro affinità politiche e non in base alla nazionalità: essi operano quindi senza alcun vincolo di mandato nazionale.

Il PE è organizzato in 20 commissioni permanenti che preparano il lavoro dell'Aula, unico organo decisionale: competente per le questioni agricole è la commissione agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI).

Come detto, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il PE dispone, in condivisione con il Consiglio, del potere legislativo anche in materia agricola: le principali proposte avanzate dalla Commissione europea vengono pertanto rimesse all'esame di Parlamento europeo e Consiglio che - attraverso la procedura legislativa ordinaria - approvano (eventualmente emendandola) o rigettano la proposta.
Il PE ha altresì potere di iniziativa politica: mediante l'approvazione di apposite risoluzioni può, cioè, chiedere alla Commissione di avanzare proposte su specifiche materie da sottoporre alla procedura legislativa ordinaria.

Con il Trattato di Lisbona il PE ha inoltre assunto nuovi poteri in tema di bilancio, avendo esteso le proprie competenze anche in nuovi settori, quale quello agricolo (precedentemente di esclusiva spettanza del Consiglio).

Al Parlamento europeo spetta infine la ratifica degli accordi internazionali stipulati dal Consiglio.

Vale la pena ricordare che il Trattato di Lisbona conferisce ai Parlamenti nazionali il potere, a determinate condizioni, di contestare una proposta legislativa qualora non venga rispettato il principio di sussidiarietà, nel caso cioè, nei settori che non siano di sua stretta competenza (e il comparto agricolo non lo è, mentre ne è un esempio l'unione doganale), l'UE intervenga anche laddove gli obiettivi dell'azione prevista possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

I Parlamenti nazionali, per il tramite del proprio Governo, possono inoltre presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del suddetto principio.

Come affermato dal Senato della Repubblica nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE, "oggi più che mai, il Parlamento europeo è un luogo fondamentale nel quale poter sostenere la posizione dell'Italia sui vari dossier all'ordine del giorno".

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