Naviga




Aiuti di Stato

 

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato sono individuate dagli artt. 107-109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 107 del TFUE definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno.

Tuttavia, malgrado questo divieto generale, gli aiuti di Stato possono essere necessari per sopperire alle carenze del mercato al fine di garantire un'economia ben funzionante ed equa.

Il trattato prevede quindi, la possibilità di concedere aiuti di Stato in relazione ad alcuni obiettivi politici. Per quanto concerne il settore agricolo e forestale, è prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, la compatibilità con il mercato interno di quegli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi.

La competenza in materia di aiuti di Stato, nel settore agricolo è esercitata dalla Direzione Generale Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI), che inquadra la politica della concorrenza nell'ambito della Politica Agricola Comune.

Normativa di base

Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN

Ultime norme

 
torna all'inizio del contenuto