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OCM unica

MERCATO INTERNO
Intervento sul mercato : pubblico e ammasso privato
disciplina l'intervento pubblico sul mercato per i seguenti prodotti agricoli: cereali, risone, zucchero ( fino alla campagna 2010) burro, latte scremato in polvere, carni bovine. Comprende, in particolare, la determinazione dei prezzi di riferimento e le modalità di fissazione dei prezzi d'intervento, i periodi di apertura e i quantitativi massimi di acquisto.

La disciplina dell'ammasso privato riguarda i seguenti prodotti: burro,  olio di oliva, carni bovine, suine e ovi-caprine.
Lo smaltimento delle scorte di intervento deve garantire la stabilità del mercato, la parità di accesso alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

Particolari misure di intervento
L'UE può adottare particolari misure di intervento. Queste possono presentare carattere generale, come il finanziamento della metà delle spese sostenute dagli Stati membri in caso di epizoozie e di crisi di fiducia dei consumatori. Alcuni settori (cereali, riso e zucchero) beneficiano di misure specifiche. In altri settori (segnatamente piante vive, carni bovine, suine, ovine e caprine, uova e pollame), possono essere prese misure comunitarie per favorire l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

Regimi di quote e di aiuti
Per lo zucchero e il latte vengono fissate quote di produzione nazionali. Queste vengono poi ripartite tra le aziende produttrici. Il presente regolamento disciplina, in particolare, le modalità di cessione delle quote da un'impresa all'altra e la gestione delle eccedenze di produzione. Quest'ultima prevede, tra l'altro, la riscossione di prelievi a carico dei produttori da parte degli Stati membri.

Possono essere concessi aiuti per le seguenti attività:
·   nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari, e prodotti dell'apicoltura;
·   aiuti alle organizzazioni di operatori
·   allevamento di bachi da seta;
·   promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi; ristrutturazione e riconversione dei vigneti; vendemmia verde; fondi di mutualizzazione; assicurazione del raccolto; investimenti; distillazione dei sottoprodotti e di alcole per usi commestibili; distillazione di crisi; uso di mosto concentrato (nell'ambito dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo)
·   per il settore ortofrutticolo sono previsti programmi operativi predisposti dalle organizzazioni dei produttori i quali possano contenere misure per la gestione e prevenzione delle crisi, tra le quali i ritiri dal mercato.

COMMERCIALIZZAZIONE E PRODUZIONE
La Commissione può stabilire norme per la commercializzazione o l'immissione sul mercato di olio d'oliva e olive da tavola, ortofrutticoli freschi e trasformati banane e piante vive. Possono essere introdotte norme di commercializzazione specifiche anche per il latte e i prodotti lattiero-caseari, i grassi, le uova e il pollame, il luppolo, i formaggi e l'alcol etilico.
 
In particolare nel settore degli ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco sono sottoposti a norma specifica i seguenti prodotti: agrumi, mele, pere, fragole, pesche e nettarine, uva da tavola, pomodori, kiwi, peperoni dolci e lattughe, indivie e scarole. Gli altri prodotti ortofrutticoli sono invece sottoposti ad una norma generale che ne definisce le caratteristiche di qualità sana, leale e mercantile. Entrambe le norme prevedono, per gli ortofrutticoli, l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine.

E' prevista un aspecifica norma di commercializzazione per le carni bovine ottenute da animali di età inferiore a 12 mesi
L'OCM unica definisce le modalità di adozione e di applicazione di tali norme, nonché le relative deroghe.
Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati Membri possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l'offerta.

Nell'ambito delle norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione il regolamento disciplina le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali per il settore vitivinicolo (definizioni, domande di protezione e procedure di riconoscimento, disciplinari di produzione, indicazioni obbligatorie e facoltative per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti).

Il regolamento disciplina le regole di produzione nel settore vitivinicolo; sono stabilite le varietà di uve da vino, le pratiche enologiche e le restrizioni.

Organizzazioni di produttori e interprofessionali
Possono essere costituite organizzazioni di produttori nei settori del luppolo, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi e per quelli destinati alla trasformazione e infine per i produttori del settore vitivinicolo. Quanto alle organizzazioni interprofessionali, che riuniscono i rappresentanti delle attività economiche legate alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione dei prodotti agricoli, esse possono essere costituite nei settori dell'olio d'oliva, delle olive da tavola, del tabacco, degli ortofrutticoli e del settore vitivinicolo. La costituzione di dette organizzazioni è subordinata al rispetto di determinate condizioni.

Le organizzazioni di produttori ortofrutticole  possono accedere ad un regime di aiuti,  istituendo un fondo di esercizio per la realizzazione di un programma operativo

SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Negli scambi con i paesi terzi sono di norma vietate la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Importazioni
La Commissione ha facoltà di esigere la presentazione di titoli di importazione per i prodotti dei seguenti settori: cereali, riso, zucchero, sementi, olio d'oliva e olive da tavola, lino e canapa, mele, aglio, banane, piante vive, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, carne di pollame, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e alcol etilico di origine agricola.

A questi prodotti si applicano i dazi all'importazione della tariffa doganale comune, benché alcuni di essi siano soggetti a disposizioni particolari. In certi casi i dazi possono essere sospesi, oppure si possono applicare dazi addizionali.

I contingenti tariffari di importazione sono gestiti dalla Commissione in modo da evitare ogni discriminazione.

Si applicano disposizioni particolari alle importazioni di miscugli di cereali, di riso o di cereali e riso, per i quali il dazio all'importazione è stabilito in funzione della composizione del miscuglio. È inoltre previsto un regime preferenziale per lo zucchero, mentre l'importazione di canapa e di luppolo è vincolata a determinate condizioni.

Per taluni ortofrutticoli freschi e durante certi periodi dell'anno, la Commissione calcola separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione per l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata in base al quale tali prodotti sono classificati nella tariffa doganale dell'Unione europea.

Anche per le importazioni di vino si applicano disposizioni particolari. I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate ed essere accompagnati da documenti specifici.

La Commissione può altresì adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni. In certi casi può anche sospendere il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i cereali, il riso, lo zucchero, l'olio d'oliva e le olive da tavola, i prodotti ortofrutticoli la carne bovina, il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne suina, la carne ovina e caprina, le uova, la carne di pollame e l'alcol etilico di origine agricola.

Esportazioni
La Commissione può esigere la presentazione di titoli di esportazione per i prodotti dei seguenti settori: cereali, riso, zucchero, olio d'oliva e olive da tavola, carne bovina, latte e prodotti lattiero-caseari, carne suina, carne ovina e caprina, uova, carne di pollame, vino e alcol etilico di origine agricola.

L'esportazione di taluni prodotti può essere sostenuta mediante restituzioni all'esportazione, equivalenti alla differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli dell'UE. Tali restituzioni possono essere differenziate secondo la destinazione e vengono fissate periodicamente dalla Commissione, in funzione dell'andamento dei mercati europei e mondiali. Le restituzioni all'esportazione di malto immagazzinato, di cereali e di carne bovina sono disciplinate da disposizioni specifiche.

Altre disposizioni regolamentano la gestione dei contingenti di esportazione nel settore lattiero-caseario e il trattamento speciale all'importazione nei paesi terzi. Vi sono infine disposizioni particolari in materia di esportazione di piante vive e di sospensione del regime di perfezionamento passivo.

Concorrenza
In linea di massima si applica il regime comunitario in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. Tuttavia, vengono adottate norme specifiche in materia di concorrenza per le imprese. Parimenti, sono previste norme specifiche in materia di aiuti di Stato nel settore lattiero-caseario, e degli ortofrutticoli.
Dal 1 agosto 2012 gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione in casi giustificati di crisi.

Comitatologia
La Commissione è assistita, per gli atti di esecuzione, dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli


COMPARTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PIUE IV

Indigenti
a) Programma nazionale
Il programma nazionale di sostegno alla povertà è attuato attraverso un  "Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari" di cui all'Art.58 della L. n. 134/12 e ss. ii. e mm.
Da ultimo, la legge finanziaria n°178/2020 per il 2021 ha disposto - Art. 1 comma 375 - il rifinanziamento per 40 milioni di euro del fondo di cui al precitato art. 58, per la distribuzione di derrate alimentari alle persone più bisognose.

b) Programma FEAD - UE
Le finalità del programma UE-FEAD di cui al regolamento UE 223/2014 e ss. ii. e mm., gestito di concerto dal Ministero del Lavoro, dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali e da Agea. L'importo disponibile per il 2021 dovrebbe attestarsi su valori superiori a 200 mln €.
Per i due programmi sopra richiamati, l'autorità nazionale di gestione è tenuta annualmente a predisporre una lista di prodotti che dovrebbero costituire i panieri per l'anno di competenza, nonché gli importi da utilizzare, a fronte dei prodotti selezionati, attesa la disponibilità totale di risorse assegnate ai rispettivi interventi.

Sprechi alimentari di cui alla Legge n°166/2016
In attuazione del programma annuale contro gli sprechi alimentari, di cui al decreto direttoriale prot. DG PIUE n. 3836 del 10/07/2019 (registr. CDC n. 1-864 del 12/08/2019). A causa dell'emergenza sanitaria, le operazioni di valutazione delle domande presentate a suo tempo dalle associazioni o soggetti interessati hanno subito un rallentamento nella tempistica, con assegnazione dei finanziamenti avvenuta ad agosto 2020 (informazioni recuperate da missive ufficiali trasmesse dal competente ufficio di bilancio-UCB).
L'iter amministrativo, secondo le previsioni organizzative individuate dal Ministero, si completerà nei termini previsti e cioè il 31/12/2021.

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