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Risorse genetiche forestali

La gestione delle risorse genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione, costituisce la base della regolamentazione del settore della vivaistica forestale a partire dalla Direttiva 1999/105/CE. Essa riveste un ruolo importante nella tutela e gestione della biodiversità forestale e nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. La tracciabilità dei materiali forestali di riproduzione, insieme alla corretta individuazione, catalogazione e gestione dei materiali di base, è un aspetto fondamentale per lo sviluppo del settore sia a livello nazionale che internazionale.

Sommario

  1. Norme comunitarie
  2. Norme nazionali
  3. Registro nazionale dei materiali di base
  4. Organismi ufficiali
  5. Commissione tecnica
  6. Pubblicazioni
  7. Contatti
 

in Evidenza

Pubblicate le mappe relative alla localizzazione dei Materiali di Base ammessi dagli Organismi ufficiali e iscritti nel Registro Nazionale dei Materiali di Base (RNMB).  
Le mappe relative a ogni singola specie in elenco riportano: indicazioni sulla presenza di ciascuna specie sul territorio nazionale, confini amministrativi regionali, attuale suddivisione del territorio italiano in Regioni di Provenienza (RdP), localizzazione dei Materiali di Base (MdB)

 

Decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2022 relativo alla Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale

 

Decreto Ministeriale 17 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2022, di approvazione delle  "Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale"

 
 
 
 

Norme comunitarie

La direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla "Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione", attribuisce alle foreste un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale e, in considerazione della grande varietà di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali delle foreste comunitarie, prevede la necessità di approcci adeguati alle diverse situazioni. Tra le premesse è già assunto il concetto che materiali di moltiplicazione di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini forestali dovrebbero essere geneticamente adatti alle varie condizioni locali, essere di alta qualità e che la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile.

Il regolamento (CE) N. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante "Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione" precisa alcune procedure che gli Stati membri devono seguire. Conformemente all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE, prevede che ogni Stato membro stabilisca un registro nazionale dei materiali di base ammessi nel proprio territorio nazionale e la redazione di una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco nazionale in formato standard e lo rende disponibile, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.

Il regolamento (CE) N. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante "Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri" prevede che, conformemente all'articolo 16 della direttiva 1999/105/CE, se i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore comunichi le informazioni all'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il destinatario. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un documento informativo redatto secondo un modello standard e trasmesso entro i tre mesi che seguono la data della spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione da parte del fornitore. Qualora l'organismo ufficiale dello Stato membro del destinatario richieda informazioni aggiuntive a quelle che figurano nel documento informativo, l'organismo ufficiale dello Stato membro del fornitore si adopera, nella misura del possibile, per ottenere e trasmettere tali informazioni. 

Il regolamento (UE) N. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021 modifica il regolamento (CE) n. 1597/2002 per quanto riguarda il formato per la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione. La Commissione ha recentemente sviluppato un sistema di informazione per la trasmissione elettronica di tali elenchi nazionali, denominato sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione (Forest Reproductive Material Information System, FOREMATIS). Questo sistema consente agli Stati membri di pubblicare gli elenchi nazionali sul sito web della Commissione. Il formato degli elenchi nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1597/2002 è sostituito da quello di FOREMATIS. Pertanto, l'elenco nazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE è presentato da ciascuno Stato membro tramite il formato del sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione e in conformità a tale formato (https://ec.europa.eu/forematis/).

 
 
 
 

Norme nazionali

Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" limita l'applicazione della norma alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali e indica le specie arboree cui il decreto si applica. La norma attribuisce la competenza di organismo ufficiale alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano mentre il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate. È prevista, all'articolo 10, la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero, sempre secondo le previsioni del decreto legislativo n. 386/2003 deve inviare alla Commissione Europea e agli altri Stati membri la cartografia relativa alla demarcazione delle regioni di provenienza, indicata dagli Organismi ufficiali singolarmente o d'intesa tra loro, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione tecnica, di concerto con gli organismi ufficiali.

Le regioni di provenienza per una specie o sottospecie sono definite, dal decreto legislativo n. 386/2003, come il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato. La cartografia attualmente in uso è in fase di revisione, di concerto con i 21 organismi ufficiali, per una articolazione secondo criteri ecologici. Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF) e, in particolare l'art. 13, comma 5, attribuisce alla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 386/2003, istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e di coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale.

Alla luce della necessità di individuare criteri omogenei di applicazione della normativa in tutto il territorio nazionale e in considerazione delle necessità di coordinamento, il Ministro su proposta della Commissione tecnica, ha adottato il decreto ministeriale n. 9403879 del 30/12/2020, volto alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi alla ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali e l'istituzione del Registro nazionale dei materiali di base, con le relative modalità di tenuta e aggiornamento, in armonia con quanto previsto dalla Strategia europea per la biodiversità 2030 COM(2020) 380.

Il decreto ministeriale n. 9403879 del 30/12/2020 definisce i fini forestali cui fa riferimento il decreto legislativo n. 386/2003, includendo le attività di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici. Riporta alcune indicazioni relative alla classificazione dei materiali di base rispetto all'origine, alla provenienza, alla regione di provenienza ed alla categoria. Queste, soprattutto al fine di contribuire alla tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione, devono essere riportate sia nel certificato principale di identità (allegato 1), sia negli elenchi nazionali e regionali di cui all'allegato 2, redatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002. Nell'allegato 4 sono riportati i criteri di ammissione dei materiali di base ascrivibili alle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", che integrano quelli riportati all'allegato II e III del decreto legislativo n. 386/2003. L'allegato 5 ripropone il modello di documento informativo essenziale per l'assistenza amministrativa reciproca tra gli Stati UE prevista dal regolamento (CE) n. 1598/2002.

Il Decreto Ministeriale 11 giugno 2021 n. 269708, pubblicato nella G. U. n. 178 del 27/07/2021, modifica la suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza, come previsto dal D.M. 30 dicembre 2020, articolo 2, comma 5. In seguito a questa revisione, il territorio italiano risulta suddiviso in 19 Regioni di provenienza.

Il Decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021 n. 307490, pubblicato nella G. U. n.169 del 16/07/2021, approva il primo Registro nazionale dei materiali di base ammessi e utilizzabili per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, come integrato dal D.M. 30 dicembre 2020, n. 9403879. 

 
 
 
 

Registro nazionale dei materiali di base

Con il D.M. n. 9403879 del 30/12/2020, pubblicato nella G.U. N. 47 del 25/02/2021, è istituito il Registro Nazionale dei Materiali di Base, volto alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi alla ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali e l'istituzione del Registro nazionale dei materiali di base.
Esso è alimentato dai Registri Regionali dei Materiali di Base delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 presenti nel proprio territorio. Tale registro riporta i dati specifici relativi a ciascun materiale di base unitamente al riferimento unico del registro o codice di identità. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste provvede alla tenuta, all'aggiornamento ed alla pubblicazione sui siti web nazionali e comunitari del Registro nazionale. In sede di prima applicazione, qualora non già valutato da parte delle Regioni e Province autonome alla data di entrata in vigore del decreto e previa verifica dei requisiti, i popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme saranno iscritti dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste nel Registro nazionale dei materiali di base e sarà loro attribuita la categoria "selezionati", salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.  I popolamenti descritti dal D.M. 13 luglio 1977, ove non inseriti nei Registri regionali, sono iscritti d'ufficio nel Registro nazionale dei materiali di base alla categoria "selezionati".

Con il Decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021 n. 307490, è stato approvato il Registro nazionale dei materiali di base, attualmente costituito da 2230 materiali di base ammessi e utilizzabili per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Nella categoria identificati alla fonte sono presenti 1961 materiali di base, nella categoria selezionati 170, nella categoria qualificati 14 e nella categoria controllati 86. Le caratteristiche dei materiali di base ammessi rispondono ai criteri previsti dal D.M. 30 dicembre 2020, n. 9403879 per i materiali di base identificati alla fonte e selezionati. Per i materiali di base qualificati e controllati si fa invece riferimento a quanto stabilito dal D.D. n. 316 del 12/02/2019 - Modalità di registrazione al Registro Nazionale Materiale di Base cloni pioppo e forestali.

 
 
 
 

Organismi ufficiali

Gli organismi ufficiali provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. Essi provvedono alla revoca della ammissione, ove non sussistono più i requisiti, e al regolare controllo dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione. La produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 386/2003 sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero. Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico, che i fornitori di materiali forestali di moltiplicazione devono tenere, per ogni sito produttivo, e ne disciplinano le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica. Inoltre, allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica. Gli organismi ufficiali, dopo la raccolta, rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di Registro.

 
 
 
 

Commissione tecnica

La Commissione tecnica, istituita con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e supporta il Ministro nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 386/2003. È costituita da nove membri (un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale, tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome esperti del settore, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro Foreste e Legno, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante dei produttori privati) ed è presieduta dal Direttore generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. La Commissione tecnica, in particolare, verifica e aggiorna alcuni degli aspetti applicativi della normativa e adotta i relativi documenti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 
 
 
 

Pubblicazioni

Documento tecnico redatto da: Luisa Cagelli, Paolo Camerano, Lorenzo Camoriano, Fulvio Ducci e Giuseppe Pignatti.
Approvato nella riunione del 13 gennaio 2021 dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 386/2003, istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2018, n. 12077 e nominata con decreto dipartimentale 13 giugno 2019, n. 2305.

 
 

Consultabile la cartografia dei materiali di base attualmente iscritti nel Registro nazionale. In essa sono pubblicate le mappe relative alle specie attualmente in elenco.

 
 
 
 
 

Contatti

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
UFFICIO DIFOR IV
Via XX settembre, 20 - 00187 ROMA
e-mail: FRM-Italy@politicheagricole.it

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