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Emergenza COVID-19 - Indicazioni operative per il trasporto di animali, in particolare degli equidi.

La Circolare Mipaaf 19 marzo 2020 n 17719 sostituisce la 17641 del 18 marzo 2020 recante le indicazioni operative per il trasporto di animali, in particolare degli equidi a seguito di un perfezionamento del testo, in particolare della dicitura da utilizzare nella dichiarazione in autocertificazione.

Comunicazione.

In data 18 marzo 2020 il Ministero della Salute ha emanato una ulteriore nota (n. 6579-18/03/2020-DGSAF-MDS-P), in contemporanea all'uscita della Circolare Mipaaf n. 17641, recante indicazioni per il trasporto degli equidi.
La circolare 6579 /Minsalute, indirizzata agli Operatori del settore zootecnico, Autotrasportatori e  Organi di Pubblica Sicurezza, integra quanto già disposto dai due Dicasteri e cioè: "nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni".
Pertanto, si invitano gli Operatori ippici che si trovino nella necessità di movimentare i cavalli per fini riproduttivi, di redigere specificatamente tanto nell'autocertificazione per lo spostamento, quanto nel Mod. 4, quanto segue: "MOVIMENTAZIONE DI EQUIDI NON DIFFERIBILE PER ESIGENZE RIPRODUTTIVE ".
Si raccomanda, infine, che tutte le movimentazioni siano svolte nel rispetto della normativa di settore vigente e di produrre, in caso di controllo da parte degli Operatori di P.S. la seguente documentazione:
1.      Autocertificazione motivata per gli spostamenti;
2.      Mod. 4- Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali della specie equina. 
3.      Passaporto/i dei cavalli trasportati;
4.      Copie della presente Nota integrativa e di quella del Ministero della Salute.

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