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Ultima Modifica: 08/04/2020

Lavoro agile

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizione di smart working, contenuta nella legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone). Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella circolare n. 48/2017.

Avviso

Si comunica che sono state pubblicate sulla intranet le circolari attuative del lavoro agile sia per il ruolo  Agricoltura, con relativi allegati - prot. N. 2933 del 28/02/2020, che per il ruolo ICQRF - prot N. 297 del 02/03/2020.

Si ricorda che per accedere all'Intranet dall'esterno delle sedi del Ministero occorre autenticarsi utilizzando il profilo di accesso alla rete, attraverso queste credenziali:
nome utente - scrivere in sequenza "mipaaf" (nome del dominio), "barra backslash" (vicino al tasto 1 sulla tastiera), "nome utente" (nome.cognome)
password- utilizzare come password quella di accesso al PC in ufficio.


L'articolo 87, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali

Le circolari attuative sono pubblicate sulla intranet

 
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