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Istanza al centro di certificazione per il luppolo

La normativa europea sull'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM), ossia il regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede all'art. 77 che il luppolo raccolto ed i suoi prodotti ottenuti nell'Unione europea, siano certificati per garantirne le caratteristiche qualitative. Solo la certificazione permette la commercializzazione o l'esportazione di questi prodotti. La certificazione non è richiesta nel caso in cui il birrificio acquista i coni di luppolo direttamente dal produttore agricolo.
L'attività per la certificazione del luppolo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1850/2006. In base a tale regolamento ogni Stato membro riconosce l'Autorità di certificazione,  incaricata di effettuare la certificazione del luppolo, anche mediante Centri di certificazione riconosciuti e periodicamente verificati.
L'Autorità di certificazione italiana è, ai sensi del decreto n. 4281 del 20/07/2015, la Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero.
La certificazione si può ottenere rivolgendosi ai centri indicati nell'apposito elenco dei centri di certificazione riconosciuti.

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