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Riconoscimento delle qualifiche professionali di Classificatore di carcasse bovine o suine per cittadini stranieri

ultimo aggiornamento: 22/12/2020

 
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Le persone che abbiano conseguito all'estero (Paesi UE e non UE) l'abilitazione all'esercizio della professione di Classificatore di carcasse bovine e/o di Classificatore di carcasse suine e vogliano esercitare tali professioni in Italia, ai fini del Diritto di stabilimento possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della Direttiva 2005/36/CE - D.lgs. 206/07.

Qualora, al termine dell'istruttoria, vengano rilevate differenze sostanziali tra il percorso formativo-professionale del richiedente e quello nazionale, che non possono essere compensate da un'esperienza professionale e/o una formazione supplementare documentata, il riconoscimento potrà essere subordinato al superamento di una misura compensativa (prova attitudinale oppure tirocinio di adattamento della durata massima di 3 anni).

I cittadini dell'Unione Europea possono anche esercitare la professione temporaneamente ed occasionalmente in Italia (Libera prestazione di servizi) tramite invio di una dichiarazione preventiva.

Sommario

  1. Autorità competente
  2. Elenco dei documenti da produrre
  3. Come produrre i documenti
  4. Modulo dei dati anagrafici e professionali
  5. Inoltro della domanda
  6. Pagamento bollo
  7. Normativa vigente
  8. GUIDA PER L'UTENTE
 
 
 

Autorità competente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
Ufficio PIUE VI - Settore produzioni animali 
Telefono: 06.4665.4160 - 4064 
E-Mail: piue6@politicheagricole.it 
PEC: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

 
 
 

Elenco dei documenti da produrre per il riconoscimento della qualifica

a) Modulo dei dati anagrafici e professionali;
b) Curriculum vitae, oppure dichiarazione riguardante l'attività svolta nel settore della classificazione delle carcasse;
c) Prova della nazionalità, ad esempio copia del passaporto o della carta d'identità;
d) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 (solo per il "Diritto di stabilimento");

ulteriori documenti per i cittadini extracomunitari
e) Permesso di soggiorno;
f) Dichiarazione di valore in loco relativa alla qualifica professionale.

altri documenti diversificati per:

1) professione regolamentata nello Stato di provenienza.
2) professione non regolamentata nello Stato di provenienza.
 
 
 

1) altri documenti diversificati per professione regolamentata nello Stato di provenienza

per il "Diritto di stabilimento"
a1) Copia autenticata del titolo professionale (diploma/patentino o tesserino), se previsto nel Paese di conseguimento, con l'indicazione del percorso formativo: materie, durata del corso, eventuale tirocinio obbligatorio etc.;
b1) Dichiarazione che certifichi il possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla professione di classificatore di carcasse nel Paese di provenienza; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente in materia;
c1) Eventuali attestati rilasciati da enti o privati (agenzie) relativi all'esperienza professionale;
d1) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza.

per la "Libera prestazione di servizi"
a1) Copia autenticata del titolo professionale (diploma/patentino o tesserino), se previsto nel Paese di conseguimento;
b1) Certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito nel Paese di origine per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato.

 
 
 

2) altri documenti diversificati per professione non regolamentata nello Stato di provenienza

per il "Diritto di stabilimento" e per la "Libera prestazione di servizi"
a2)
Documentazione comprovante l'esperienza professionale di classificatore di carcasse, svolta per almeno un anno nel corso dei precedenti dieci anni (ad esempio attestazione della camera di commercio, lettere di referenza, ricevute di pagamento inerenti l'attività in questione, documentazione previdenziale/fiscale, etc);
b2) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza.

Si intende per professione non regolamentata quando nello Stato di provenienza per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione non è richiesto il possesso di alcun requisito particolare, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative.

 
 
 

Come produrre i documenti

Documentazione rilasciata da soggetti appartenenti a Paesi UE
Produrre in fotocopia semplice (ben leggibile) unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Tutti i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Sia i documenti in lingua straniera che la traduzione in lingua italiana devono essere in copia autentica o in copia semplice completa di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


Documentazione rilasciata da soggetti NON appartenenti a Paesi UE
Produrre in copia autentica (o copia conforme all'originale), dopo essere stata legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell'Apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento) e con traduzione in lingua italiana. 

La traduzione, eseguita dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, dovrà essere conforme al testo originale; oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche; oppure dovrà essere asseverata presso un Tribunale italiano. Tale modalità di presentazione è riservata anche ai cittadini comunitari qualora la propria documentazione sia stata conseguita in Paesi extracomunitari.

E' possibile ottenere l'autenticazione dei documenti in copia o presso l'Ambasciata italiana (o Rappresentanza consolare) avente sede nel Paese di provenienza del documento o in Italia presso gli uffici di qualunque Comune italiano, esibendo il titolo originale.

L'Amministrazione provvederà, ai sensi di legge, al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

 
 
 
 

Modulo dei dati anagrafici e professionali

sia per il "Diritto di stabilimento" che per la "Libera prestazione di servizi"

 
 
 

Inoltro della domanda

L'istanza di riconoscimento della qualifica professionale deve essere inoltrata via E-mail utilizzando il Modulo dei dati anagrafici e professionali
al seguente indirizzo E-Mail: piue6@politicheagricole.it
con il seguente Oggetto: "Richiesta di riconoscimento della qualifica professionale di Classificatore di carcasse...".

Alla E-mail devono essere allegati tutti i Documenti necessari per il riconoscimento della qualifica come descritti in questa pagina.

IMPORTANTE
Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale.
Qualsiasi documentazione inviata con altre modalità agli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

 
 
 

Pagamento imposta di bollo

Pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00

Effettuato tramite bonifico SEPA
a favore di: Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1
BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01
CAUSALE

usare una delle seguenti diciture come Causale:
- per CLASSIFICATORE CARCASSE BOVINE scrivere: IMPOSTA DI BOLLO - CCB - COGNOME NOME
- per CLASSIFICATORE CARCASSE SUINE scrivere: IMPOSTA DI BOLLO - CCS - COGNOME NOME

 
 
 

Normativa vigente ed informazioni sulle Carcasse bovine e suine

Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il Decreto legislativo 206/07

 
 
 

GUIDA PER L'UTENTE

Tutto quello che occorre sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali

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