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Aggiornamento Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020

Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti dell'Unione che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la fase di programmazione 2014-2020, le autorità nazionali, regionali e delle Province autonome, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari.

In particolare, l'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi".

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n. 22, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR.

L'obiettivo del presente documento è quello di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia. In ogni caso, questo documento non pregiudica le condizioni di ammissibilità delle spese stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma nel rispettivo programma di sviluppo rurale, nonché nelle pertinenti schede di misura, sottomisura o operazione.

 
 
 
 
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