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Comunicati stampa

Question Time 21 marzo 2019 - Le risposte del Sottosegretario Alessandra Pesce
(21.03.2019)

Interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On. Critelli e On. Gallinella.

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
considerata l'analogia della questione rappresentata dagli Onorevoli Critelli e Gallinella, rispondo congiuntamente alle relative interrogazioni.
Com'è noto il Consiglio oleicolo internazionale (COI) è l'unica organizzazione internazionale al mondo dedicata all'olio di oliva e alle olive da tavola. Ha sede a Madrid, dove è stato creato nel 1959, e si compone di 17 membri, tra cui l'Unione europea che rappresenta tutti i suoi Paesi produttori di olive da tavola e di oli d'oliva.
Nel corso della 108° Sessione ordinaria dei membri del Consiglio Oleicolo Internazionale, tenutasi a Madrid dal 19 al 23 novembre 2018, le delegazioni di Tunisia e Turchia hanno chiesto ai Paesi membri di prorogare il mandato per ulteriori 4 anni per l'intero staff dirigenziale, quindi sia per il Direttore esecutivo che per i due Direttori aggiunti.
Nel corso delle successive riunioni del Gruppo Prodotti di Base (PROBA), nelle quali è stato dibattuto l'argomento, la Commissione europea ha sostenuto questa proposta.
In tale contesto, la delegazione italiana ha invece rappresentato l'opportunità di un cambio dei vertici, rilevando la legittima aspirazione a ricoprire un incarico di vertice nello stesso Organismo.
In tale direzione, sono state attivate una serie di iniziative a livello diplomatico che hanno coinvolto il nostro Ministero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e gli Uffici della Rappresentanza italiana a Bruxelles. Dette trattative sono ancora in corso.
Assicuro che proseguiremo tutti gli interventi di sensibilizzazione che si renderanno necessari per tutelare le legittime aspettative del nostro Paese.


Interrogazione a risposta immediata On. Viviani

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
la tracciabilità del pescato e la piena conoscenza da parte del consumatore delle informazioni ad esso relative, sono obiettivi prioritari per questo Ministero.
La normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011, ha introdotto disposizioni specifiche (articoli 58 e seguenti) in tema di tracciabilità ed etichettatura, disciplinando  la tracciabilità del prodotto ittico, dal momento della cattura alla prima vendita.
Tale risultato è ottenuto attraverso la produzione e il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera, definendo così un valido sistema di rintracciabilità che consente di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio, di tracciare l'intera filiera del prodotto ittico, dalla produzione al consumatore finale.
Gli operatori commerciali coinvolti hanno l'obbligo, ciascuno per la parte di propria competenza, di trasmettere informazioni dettagliate, di carattere qualitativo e quantitativo, che devono seguire il prodotto in ogni sua fase.
In tale sistema, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha prodotto diversi decreti attuativi e circolari esplicative, definendo modalità applicative di norme che hanno introdotto novità importanti nei sistemi di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.
L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita; b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura; c) codice FAO alfanumerico di ogni specie; d) data delle catture o data di produzione; quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; f) nome e indirizzo dei fornitori; g) le prescritte informazioni ai consumatori. 
Con riferimento a quest'ultimo punto, ulteriori innovazioni si rinvengono nel regolamento (UE) n. 1379/2013 che, con l'articolo 35 e seguenti, ha modificato le informazioni da inserire obbligatoriamente in etichetta, ampliandole e rendendole più comprensibili e fruibili per il consumatore. 
In particolare, tale norma ha introdotto: l'indicazione del metodo di produzione; la categoria dell'attrezzo, e, soprattutto un nuovo modo di indicare la zona di provenienza, non più codici,  ma attraverso denominazioni per esteso.
I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura posti in vendita al dettaglio per il consumo finale, quindi, debbono essere obbligatoriamente etichettati con le seguenti informazioni: denominazione commerciale della specie; denominazione scientifica della specie; metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato); zona di cattura/paese di allevamento.
Fermo restando quanto premesso e in esito al quesito posto dall'interrogante, vorrei precisare  che già la vigente normativa europea, in particolare l'articolo 39, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, include la data di cattura dei prodotti della pesca tra le informazioni supplementari facoltative da fornire al consumatore finale, in aggiunta alle informazioni obbligatorie di cui sopra e a condizione che le stesse siano chiare e inequivocabili.
Alla luce dell'importanza che l'indicazione della data di cattura in etichetta riveste per il consumatore - il quale considera tale informazione particolarmente significativa in relazione alla qualità del prodotto -  è intenzione di questo Ministero, con un dovuto approfondimento della tematica, verificare se sussistano i presupposti affinché tale obiettivo possa essere raggiunto.
L'indicazione della data di pesca sull'etichetta del prodotto ittico, attualmente, viene già apposta dal pescatore professionale in fase di sbarco, ma detta informazione non raggiunge il consumatore finale.
Concordo con l'Interrogante sul fatto che questa indicazione possa aumentare il livello di consapevolezza da parte del consumatore in ordine alla qualità e alla sicurezza del prodotto ittico.


Interrogazione a risposta immediata in Commissione On. Paolo Russo

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
La legge n. 238 del 2016 di riforma del settore del vino rivede, aggiorna e razionalizza la normativa nazionale vigente nel settore, al fine di rispondere all'esigenza di semplificazione burocratica per quanto concerne, tra l'altro, la produzione, la commercializzazione ed i controlli del sistema vitivinicolo.
Il testo unico del vino ha apportato numerose innovazioni richieste dal mondo produttivo di semplificazione e di revisione delle norme.
 L'attuazione del testo unico del vino necessita di una serie di decreti attuativi per rendere operative le norme.
In particolare era stata prevista l'emanazione di 36 decreti attuativi, ridotta poi a 28 a seguito di accorpamenti di materie. Un lavoro poderoso di revisione normativa e di consultazione delle parti.
Rispetto a tale lavoro segnalo che sono in via di ultimazione i rimanenti 7 decreti attuativi, tra cui il tema segnalato dall'interrogante.
E' interesse del Ministero portare a termine, in tempi brevi, la riforma avviata al fine di rispondere, da un lato, all'esigenza del consumatore di poter disporre di una sistema di informazione autentico e non alterabile e, dall'altro alla necessità di garantire l'affidabilità del prodotto, anche a tutela degli stessi produttori.
La crescita delle nostre esportazioni in campo agricolo e alimentare, pretende ogni sforzo di investimento sull'eccellenza, la tipicità e l'autenticità delle nostre produzioni, tra le quali si colloca - a fortissima vocazione export - il vino, di cui siamo primo produttore mondiale.
Su questo posso rassicurare l'interrogante sull'estrema attenzione che questo Ministero pone alla valorizzazione e tutela del Made in Italy e l'impegno a concludere il corposo processo di revisione normativa introdotto con il Testo Unico del Vino.



 
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