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Ultima Modifica: 25/10/2021

Accesso civico a dati e documenti

Art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 1/2019
Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

 
 
 

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare

 
 
 

Istanza di riesame in caso di diniego o mancata risposta

 
 
 

Registro degli accessi

 
 
 
 
 

Introduzione all'Accesso civico

  1. Accesso Civico,
  2. Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico,
  3. Diritto di accesso agli atti (Legge n. 241/1990)
 
 

Accesso Civico

Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso giacché si sancisce un diritto, in capo a chiunque, che il legislatore riconduce non solo alla partecipazione al dibattito pubblico o agli interessi di chi vuole prendere visione di determinati atti, ma anche a una finalità di controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche delle amministrazioni. Ciò attribuisce ai cittadini un ruolo fondamentale, di controllori dal basso che monitorano l'azione delle autorità pubbliche tramite lo strumento dell'accesso.
L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico, che può anche essere trasmessa per via telematica, non deve essere motivata e può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
a. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b. all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

In presenza di soggetti controinteressati, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi, i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Sulla richiesta l'amministrazione provvede entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione, al richiedente e agli eventuali controinteressati, dei dati richiesti. Nel caso in cui l'istanza riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l'amministrazione pubblica sul sito il dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Esclusioni e limiti all'accesso civico
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b. la sicurezza nazionale;
c. la difesa e le questioni militari;
d. le relazioni internazionali;
e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g. il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a.la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b.la libertà e la segretezza della corrispondenza
c.gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 
 

Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico

Dr. Roberto Tomasello (a decorrere dal 10 luglio 2021)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Telefono: 06 4665 6616 - 6623
E-Mail: anticorruzione-trasparenza@politicheagricole.it
PEC: anticorruzione-trasparenza@pec.politicheagricole.gov.it

 
 

Diritto di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990

Con decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013 sono state individuate le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli Uffici del Ministero (con esclusione del Corpo Forestale dello Stato), in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990.
Gli allegati al decreto prevedono un modello che gli interessati possono utilizzare per le richieste di accesso ed i costi eventualmente da sostenere per ottenere copia dei documenti.

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