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Asse prioritario 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Le risorse FEP assegnate all'Asse 2 rappresentano il 25% dell'importo complessivo e sono interamente destinate al rafforzamento della competitività del settore attraverso:
- promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente;
- il perseguimento della strategia di Goteborg per quanto attiene alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Infatti, gran parte delle risorse è destinata alla realizzazione di investimenti da parte di  micro e piccole imprese per impianti di trasformazione ed acquacoltura che, come è noto, nel caso delle piccole e medie imprese, sono caratterizzati da una elevata intensità di manodopera;
- lo sviluppo di capacità di innovazione che assicuri elevate qualità delle produzioni e risponda, in tal modo, ai bisogni del consumatore. Infatti, nell'ambito delle misure di cui all'Asse 2 è prevista la implementazione del Reg. CE 178/2002, in materia di tracciabilità delle produzioni e l'adozione delle norme (UNI 10939:2001) per la rintracciabilità. Inoltre, è anche prevista la registrazione degli impianti in esecuzione delle norme ISO 14001 e del Regolamento CE 761/2001 in materia di sistemi di Gestione Ambientale (SGA).
- il contributo ad una migliore offerta ed allo sviluppo sostenibile del mercato dei prodotti comunitari della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la realizzazione di iniziative di investimento in servizi e strutture nelle acque interne;
- la promozione dell'equilibrio di genere, atteso che le attività di trasformazione dei prodotti ittici sono caratterizzate da un'elevata incidenza di manodopera femminile.

Il sostegno mirato alla produzione dell'acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure:
· misure per investimenti produttivi nell'acquacoltura;
· misure idroambientali;
· misure di sanità pubblica;
· misure veterinarie.

Per "acquacoltura" si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente,  la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

Il sostegno può costituire un contributo all'apprendimento permanente e investimenti materiali e immateriali (conformemente all'articolo 26, lettera a) del Regolamento attuativo. A tal riguardo, l'acquisto o la costruzione di stagni o di altre infrastrutture dell'acquacoltura destinati unicamente a scopi formativi, per l'apprendimento permanente, può essere finanziato per un un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili.
Come tema orizzontale, priorità viene data alla formazione professionale.

Aiuti non ammissibili:
- trasferimento della proprietà dell'impresa;
- creazione di eccedenze di produzione;
- acquisto di riproduttori e novellame delle specie da allevare;
- pratiche di allevamento contrarie alla politica di conservazione delle risorse alieutiche.

 
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