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Libro Genealogico |
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Cos'è un Libro genealogico? |
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Come specificato dalla legge n. 30/91: «Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità, giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive».
Il Libro genealogico è, pertanto, lo strumento primario dell'attività di selezione delle diverse specie e razze di interesse zootecnico. Esso mira innanzitutto alla conservazione di popolazioni animali geneticamente distinte definendone sul piano tecnico i criteri di miglioramento genetico e, nel contempo, promuovendone la valorizzazione economica.
I Libri genealogici vengono di norma tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza, le quali si avvalgono di uffici periferici dislocati presso le Associazioni Provinciali Allevatori nelle quali sia stata attivata una corrispondente sezione di specie.
L'organizzazione del Libro genealogico è stabilita da un apposito Disciplinare, approvato dal Ministero per le Politiche Agricole. Al Disciplinare base possono affiancarsi ulteriori documenti normativi per la regolamentazione di particolari attività, comunque previste dal Disciplinare stesso, del quale fanno parte integrante. Esempio tipico sono le Norme tecniche di selezione nelle quali viene stabilito lo standard morfologico di razza e gli obiettivi da perseguire nell'attività di selezione. |
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Gli organi di gestione |
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Allo svolgimento delle attività necessarie alla tenuta di un Libro genealogico provvedono, in genere, almeno i seguenti organi:
1. Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.). La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle specie o razza. Di essa fanno parte rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Ministero per le Politiche Agricole, Ministero della Sanità, Regioni e Province autonome), delle Organizzazioni degli allevatori (Associazione Italiana Allevatori) ed esperti del settore (di solito docenti universitari o ricercatori dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia);
2. Ufficio Centrale (U.C.) L'Ufficio Centrale provvede essenzialmente all'applicazione delle Norme teniche del Disciplinare del Libro genealogico, al coordinamento ed al controllo dell'attività degli Uffici provinciali e del Corpo degli esperti di razza, all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro (ad es. rilascio della documentazione ufficiale), all'effettuazione delle valutazioni genetiche dei riproduttori ed alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti;
3. Uffici Provinciali Gli Uffici Provinciali hanno sede presso le rispettive Associazioni Provinciali Allevatori; esse provvedono all'espletamento in sede periferica delle attività relative al funzionamento del Libro genealogico, altrimenti compito dell'Ufficio Centrale (ad es.: compilazione di schede e moduli, rilascio di documenti ufficiali del Libro genealogico).
Altro organo spesso presente è il Corpo degli Esperti, costituito da tecnici specializzati, nominati dalla Commissione Tecnica Centrale o dall'Ufficio Centrale, ai quali è affidata l'esecuzione della valutazione morfologica dei soggetti da iscrivere al Libro genealogico, nonché di quelli presentati a mostre e concorsi ufficiali di Libro.
Le modalità di esecuzione delle visite è pure stabilita dal Disciplinare del Libro genealogico.
Il Libro genealogico può inoltre venire suddiviso in più Sezioni o Registri ai quali vengono iscritti i soggetti in base al sesso o all'età. |
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I Registri anagrafici |
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La legge n. 30/91 stabilisce che: «Per registro anagrafico si intende il registro tenuto una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti».
Per le razze e popolazioni a limitata diffusione vengono quindi predisposti dei "Libri genealogici semplificati": i Registri anagrafici. Loro scopo non è tanto quello di operare una selezione su tali popolazioni, spesso in pericolo di estinzione, quanto piuttosto quello di conservare patrimoni genetici di grande valenza storico-culturale anche valorizzandone le qualità produttive ed incentivandone l'impiego in particolari condizioni ambientali. |
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Approfondimenti |
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Gli approfondimenti proposti riguardano: a. la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" (in G.U. n. 24 del 29 gennaio 1991, pag. 3), suddivisa in: - Capo I: Libri genealogici e Registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame - Capo II: Riproduzione animale - Capo III: Sanzioni - Capo IV: Disposizioni finali - Allegato
b. l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, un breve testo che spiega: - L'attivtà dell'Albo - Requisiti dei Registri iscritti - Le sezioni dell'Albo - Le qualifiche dei suini riproduttori ibridi - L'identificazione dei suini riproduttori ibridi - Il certificato dei suini riproduttori ibridi |
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